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Costituita il 27 dicembre 1961, la Cassa Edile Pistoia è un Ente paritetico ausiliario al settore delle costruzioni ed è lo strumento per l’attuazione delle materie e delle funzioni indicate dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale del settore edile.

Ha lo scopo di svolgere, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili, tutti quegli interventi previsti a suo carico dai contratti di lavoro nonchè tutte quelle forme di assistenza concordate dalle competenti associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Cassa Edile viene amministrata in forma paritetica dai rappresentanti delle Associazioni provinciali di categoria degli imprenditori edili (Associazione degli Industriali della provincia di Pistoia) e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria dei lavoratori edili ( FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).

La Cassa Edile di Pistoia è gestita dai seguenti Organi:

  • Comitato di Presidenza
  • Comitato di Gestione
  • Collegio Sindacale

COSA FACCIAMO

Le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro, della Commissione paritetica nazionale e dei contratti e accordi provinciali, hanno previsto, per le Casse edili, molteplici e complessi compiti che possono essere così sintetizzati:

1. Anagrafe delle aziende e degli operai edili che lavorano nella provincia, mediante l’acquisizione e la registrazione degli atti di adesione e delle domande di iscrizione;

2. Gestione dell’accantonamento della gratifica natalizia e delle ferie, compresi i ratei per i periodi di malattia, infortunio e/o malattia professionale. Il nostro Ente acquisisce dalle denunce mensili operai occupati i dati sugli importi di cui sopra accreditandoli sul conto di ogni singolo operaio e provvede, successivamente all’incasso di quanto dovuto dalla ditta e con la periodicità stabilita dalle normative in atto, alle erogazioni ai lavoratori iscritti;

3. Rimborso alle aziende delle integrazioni di malattia, infortunio e/o malattia professionale secondo le normative stabilite dagli accordi nazionali e con le modalità previste dalle intese provinciali;

4. Amministrazione del fondo per il pagamento dell’anzianità professionale edile (APE). Le normative in atto prevedono che l’operaio edile maturi una anzianità di settore, indipendentemente dalla ditta e dalla provincia in cui ha lavorato, purché iscritto alla Cassa edile; è quindi compito del nostro Ente gestire un archivio storico dall’anno 1972, data di inizio della normativa di cui trattasi, con tutti gli spostamenti, le ore maturate (lavorative e figurative) e gli importi registrati da ogni singola Cassa edile, per ogni operaio iscritto;

5. Erogazione delle assistenze a tutti gli operai edili iscritti che abbiano motivo e che abbiano maturato i requisiti secondo quanto previsto dal Regolamento del nostro Ente; erogazione di sussidi anche ai loro familiari conviventi a carico;

6. Servizio di fornitura indumenti da lavoro;

7. Esazione dei contributi dovuti all’Ente scuola, al Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza e prevenzione infortuni (CPT Pistoia), alle Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali;

8. Certificazione della regolarità contributiva per gli appalti e per il diritto alle riduzioni contributive INPS/INAIL.

Prestazioni previste dal C.C.N.L. o da accordi nazionali

-Gratifica natalizia e ferie (G.N.F.)
-Anzianita’ professionale edile
-Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale

Prestazioni previste da accordi provinciali

-Premio matrimonio
-Indennità malattia oltre il 270° giorno al 360° giorno
-Premio studio
-Sussidi straordinari
-Fornitura indumenti da lavoro

GRATIFICA NATALIZIA FERIE

L’erogazione della GRATIFICA NATALIZIA FERIE (G. N. F.) viene effettuata dalla cassa edile due volte nel corso dell’anno: entro il 15 giugno (rimborso accantonamento dei mesi da Ottobre a Marzo) ed entro il 20 dicembre (rimborso accantonamento dei mesi da aprile a settembre).
Viene prevista la possibilità di accreditamento in conto corrente di tutti i versamenti destinati ai lavoratori iscritti, che sarà senza spese purché si tratti di un conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia secondo la convenzione riservata agli iscritti alla Cassa edile.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate o un acconto sulle medesime può aver luogo, a domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:

o quando l’iscritto diventa imprenditore;
o quando l’iscritto abbandona il settore edile;
o in caso di rientro definitivo al paese di origine dell’iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
o in caso di disoccupazione-iscrizione all’ufficio di collocamento;
o in caso di morte dell’iscritto;
o in caso di chiamata alle armi per il servizio di leva;

Non saranno concessi anticipi o acconti per i casi sopra detti se le richieste perverranno alla Cassa edile nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la liquidazione ordinaria.
Per ogni singolo caso dovrà essere presentata la documentazione richiesta dalla Cassa edile.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

All’operaio, che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuno per la propria competenza, la prestazione relativa all’ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.). L’operaio matura l’A.P.E. quando in ciascun biennio possa var valere almeno 2100 ore, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale indennizzate dai competenti Istituti. La Cassa Edile registra altresì le ore di assenza per congedo matrimoniale e per servizio militare di leva, su richiesta dell’interessato.
Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio. La prestazione per l’A.P.E. è stabilita dal CCNL secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali il lavoratore abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi orari in vigore per ciascuna qualifica per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e denunciate alla Cassa Edile durante il secondo anno del biennio.

RITENUTE FISCALI SU PRESTAZIONI CASSA EDILE

Dal primo gennaio 1998, con l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 48 del T.U. delle imposte dirette, contenute nel D.Lgs n. 314 del 2 Settembre 1997, la Cassa Edile è diventata “SOSTITUTO D’IMPOSTA” anche per i redditi di lavoro erogati agli iscritti.
La ritenuta a titolo di acconto sull’IRPEF che la Cassa Edile opera su alcune prestazioni, è effettuata con l’aliquota del primo scaglione di reddito.
Sono sottoposte a ritenuta fiscale, a titolo di acconto, le seguenti prestazioni:

A.P.E. ORDINARIA

PREMIO GIOVANI

PREMIO MATRIMONIO