REGOLAMENTO per la gestione della “Scuola Edile e CPT della Provincia di Pistoia”
ART. 1 – Il contributo per la Scuola Edile e CPT stabilito dall’art. 10 dell’Accordo integrativo provinciale deve essere versato dai datori di lavoro con le stesse modalità del contributo paritetico per la Cassa Edile stabilite dagli art. 1, 2 e 3 del Regolamento relativo.
ART. 2 – In caso di tardivo versamento del contributo di cui all’ Art. 1 verranno applicate a carico dei lavoratoi le penalità previste dall’Art. 6 del regolamento della Cassa Edile.
ART. 3 – I versamenti del contributo devono essere eseguiti esclusivamente attraverso c/c postale e/o bancario che stabilirà il Comitato di Gestione.
ART. 4 – In caso di parziale versamento dei datori di lavoro delle somme dovute in base alla denuncia mensile troverà applicazione, anche per il contributo della Scuola Edile e CPT, l’Art. 8 del Regolamento della Cassa Edile.
ART. 5 – Sulle schede anagrafiche dei datori di lavoro previste per la Cassa Edile dovranno essere separatamente trascritti anche gli importi mensili dovuti a versati a titolo di contributo della Scuola Edile e CPT.
ART. 6 – Alla fine di ogni trimestre deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell’anagrafe dei datori di lavoro e gli importi accreditati all’Ente per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo da parte degli Istituti bancari. Dell’Esito di tale controllo si deve dare atto con apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Collegio Sindacale.
ART. 7 – Il Comitato di Gestione dell’ Ente dovrà tenere la gestione del contributo per la Scuola separata da quella della Cassa Edile.
ART. 8 – Il Comitato di Gestione stabilirà la quota delle spese generali dell’Ente che dovrà fare carico alla gestione della Scuola Edile e CPT.
ART. 9 – La Scuola Edile e CPT dovrà perseguire a curare l’attuazione degli scopi previsti dall’Art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale. Pertanto la Scuola Edile e CPT dovrà provvedere ad addestrare e perfezionare nell’arte muraria gli operai che intendono diventare “qualificati”, “specializzati”, o “assistenti tecnici”.
ART. 10 – Contabilmente con le disponibilità di bilancio il Comitato di Gestione dell’Ente potrà: a) Istituire Scuole Professionali Edili finanziate e gestite dallo stesso Ente; b) Affidare a Istituti Professionali esistenti nella Provincia la gestione dei corsi professionali edili finanziati dallEnte o dallo Stato; c) Potenziare e affidare iniziative eventualmente già esistenti in provincia, nel campo della istruzione professionale edile; d) Istituire borse di studio per il conseguimento del diploma di Perito Edile.
ART. 11 – Ai corsi d’addestramento e di qualificazione dei quali ai comma a),b),c) dell’ Art. 10, possono partecipare gli operai dai 15 ai 40 anni, secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dal Comitato di Gestione. Ai concorsi per le Borse di studio di cui al comma d) della Art. 10 possono partecipare i figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, secondo le norme che verranno stabilite di volta in volta dal Comitato di Gestione.
ART. 12 – La Scuola Edile e CPT può svolgere la propria attività come specificato negli art. precedenti sia in Pistoia che negli altri Centri della Provincia.
ART. 13 – Alle sedute del Comitato di Gestione dell’ Ente quando siano all’ esame questioni relative alla Scuola Edile e CPT o riguardanti comunque l’ Istruzione professionale, verranno inviati, con voto consultivo, i Dirigenti della Scuola Edile e CPT, se costituta, o degli Istituiti che svolgono per incarico dell’Ente, l’Istruzione Professionale dei lavoratori edili o che amministrano corsi per l’edilizia, od altro personale incaricato dall’ Ente stesso di agire nel campo dell’Istruzione professionale nell’edilizia.
ART. 14 – Quanto non previsto dal presente Regolamento verrà stabilito dal Comitato di Gestione.