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REGIONE TOSCANA – Ordinanza del presidente della Giunta RegionaleN° 2 del 28 maggio 2026

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale NUM° 2 del 28 maggio 2026

 

Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.

estratto:
è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 16/06/2025, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”

SUPPORTI GRAFICI INFORMATICI sulle misure di contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile

 

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All.3_Covid_a3_grafica2

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MULTILINGUA

All 1_Covid_A4_grafica-2 pdf Locandina in lingua Albanese

All 2 Covid_A4_grafica-2 pdf Locandina in lingua Inglese

All 3 Covid_A4_grafica-2 pdf Locandina in lingua Rumena

All 4 Covid_A4_grafica-2 pdf Locandina in lingua Spagnola

All 5 Covid_A4_grafica-2 pdf Locandina in lingua Francese

EMERGENZA COVID 19 – CORONAVIRUS

in allegato il testo dei decreti e dell’ultimo DPCM emanato. Come emerge dal DPCM, tutte le attività produttive possono proseguire, con i vincoli indicati, con esclusione delle attività commerciali e di servizio indicate nello stesso. Gli spostamenti devono SEMPRE essere autocertificati, indipendentemente dalla distanza e dalle località interessate dallo spostamento.

Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni igienico sanitarie emanate dal Ministero della Sanità e dovranno essere rispettati tutti i DPCM che troverete allegati alla presente:

 

Si allega il link del Ministero della Sanità, dove sono presenti informazioni e materiali a stampa:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4184

ed il link: http://www.governo.it/notizie-chigi alla pagina della Presidenza del Consiglio

 

Ci riserviamo ulteriori aggiornamenti.