Congruità
Le Casse Edili sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia sancita dal DM n. 143/2021 che ha recepito integralmente l’Accordo delle parti sociali del settore del 10 settembre 2020 ed in particolare la relativa tabella recante gli indici di congruità.
Il Decreto si applica al settore edile nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il rilascio del certificato di congruità è previsto nell’ambito dei lavori pubblici e privati (questi ultimi di importo complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro) che hanno avuto inizio a partire dal 1° novembre 2021.
L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure dal committente:
- per i lavori pubblici: in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati: prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
L’intero sistema è individuato nella piattaforma della “CNCE_Edilconnect” (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect): permette ad oggi di caricare i cantieri oggetto di congruità, di inserire le imprese che partecipano al singolo appalto e di misurarne la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da consentire anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e infine di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione.
Nel caso in cui l’opera non sia congrua è previsto un meccanismo di regolarizzazione nel quale la Cassa edile invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 gg, attraverso il versamento in Cassa edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
Documento Unitario FAQ – Aggiornato al 19/04/2024
Dm-143-del-25.06.2021_congruita
INL-nota-5223-DURC-di-congruita
La-nuova-verifica-di-Congruita-Slide
Ance-27.10.2021-Presentazione-CNCE_EdilConnect
Ance-27.10.2021_La-Congruita_CNCE_Edilconnect
Ance-27.10.2021_Slides-DM-CONGRUITA
Comun.CNCE-N.-798-FAQ-CONGRUITA
FAQ-2.-Congruità-della-manodopera-in-edilizia-D.M.-n.-143-del-25-giugno-2021
FAQ-3.-Congruita-della-manodopera-in-edilizia-D.M.-n.-143-del-25-giugno-2021-1
FAQ-4-Congruita-della-manodopera-in-edilizia
FAQ-5-Congruita-della-manodopera-in-edilizia
FAQ-6-Congruita-della-manodopera-in-edilizia
FAQ-7-Congruita-della-manodopera-in-edilizia
FAQ-8-Congruita-della-manodopera-in-edilizia regolarizzazione
FAQ-9-Congruita-della-manodopera-in-edilizia
FAQ-10-Congruita-della-manodopera-in-edilizia